In programma TI – Ticino Ufficio esecuzioni
Fondo a Brissago
Edificio con 165 m² di superficie coperta su un fondo di 496 m² in zona Croppi a Brissago TI; valore di stima peritale CHF 919'255.
Dati principali
- Superficie del fondo
- 496 m²
- N. di particella
- 501
- Ufficio competente
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Via della Posta 9, 6600 Locarno
- Pubblicato
- 05.06.2026 · SHAB SB01-0000004773
- Termine per l'insinuazione
- 14.08.2026
- Deposito delle condizioni d'incanto
- 25.06.2026
Google Mapsmap.geo.admin.ch Pubblicazione ufficiale nel FUSC
Oggetti all'incanto
| Oggetto | Fondo | Tipo | Superficie | Stima |
|---|---|---|---|---|
| Grundstück Nr. 501, RFD Brissago Lage Croppi: Gebäude 165 m², unbebaute Fläche 331 m² (Hartbelag, Humus) |
501 Brissago |
496 m² | CHF 919'255 |
Testo ufficiale della pubblicazione
Fondo base n. 501 RFD di Brissago
Ubicazione: Croppi
A m² 165 EDIFICIO
NE m² 331 SUPERFICIE NON EDIFICATA
- RIVESTIMENTO DURO
- HUMUS
Valore di stima ufficiale del fondo n. 501: CHF 227'445.00
Valore di stima peritale del fondo n. 501: CHF 919'255.00
Le perizie possono essere consultate a partire dal 05.06.2026 al seguente link: www.ti.ch/aste
Osservazioni
Le condizioni d'incanto e l'elenco oneri sono esposti a partire dal termine indicato sopra: - presso l'Ufficio di esecuzione di Locarno; - sul sito online: www.ti.ch/aste.
Ulteriori condizioni
I creditori ipotecari e creditori di oneri fondiari sono diffidati ad annunciare alI’Ufficio di esecuzione, entro il termine sotto indicato, le loro pretese sul fondo, indicando il capitale incluso di interessi e spese, precisando se il credito garantito da pegno è scaduto o denunciato. Le pretese non notificate entro il termine previsto saranno escluse dal riparto ove o in quanto non risultano iscritte a registro fondiario. I terzi ai quali è stato dato in pegno un titolo ipotecario devono specificare, a loro volta, I’importo del credito garantito da pegno. Entro il termine per le insinuazioni devono pure essere annunciate tutte le servitù sorte prima del 1912, sotto il regime del vecchio diritto cantonale, e che non sono state iscritte nel registro fondiario. Le servitù notificate non saranno opponibili agli acquirenti in buona fede del fondo gravato, a meno ch‘esse, secondo il Codice civile, producano effetti di natura reale anche in assenza di iscrizione nel registro fondiario. Infine devono essere annunciati i diritti che gravano il fondo come tale.